Quota lite per crediti da lavoro

30mag10

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO CREDITI DA LAVORO

CON PATTO DI QUOTA LITE SENZA ANTICIPI

Con la presente il sig. ……………………………………….., nato a ………. il …………, C.F. …………, residente in ………………, via …………………………,

in proprio / quale legale rappresentante di ……………………………, con sede in ……………………, P. IVA …………………………, come da visura CCIAA che si allega al presente, o quale rappresentante di ……………… (persona fisica),

identificato dall’avv. Alberto Vigani a mezzo (documento) …………….. rilasciato da (autorità) ……………………… in data ….……….. di cui si allega copia,

ricevuta l’informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE / CONFERMA

all’avv. ………………… l’incarico senza anticipi di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro l’ex datore di lavoro …………..……, avente ad oggetto per il recupero di crediti da lavoro (retribuzione – TFR – straordinari), ed avente valore ………………,

pattuisce

con il sottoscrivente professionista, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali come segue:

  • nella misura percentuale del …… % del risultato finale se questo è raggiunto prima del giudizio (patto di quota lite stragiudiziale), oltre agli accessori di legge.
  • o nella misura percentuale del …… % del risultato finale se questo è ottenuto nel corso del giudizio (patto di quota lite giudiziale),  salvo quanto liquidato  in DI o Sentenza con distrazione a favore del procuratore e oltre gli accessori di legge.
  • solo all’esito del procedimento ed in esclusivo caso di mancato recupero dopo l’esecuzione, spese documentate (bolli, raccomandate, spese perizie, imposte – se dovute – e simili)  complessivamente affrontate.

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico professionale conferito nonchè frutto di una comparazione equilibrata dei rispettivi interessi.

L’avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima (e ciò nei limiti del compenso percentuale pattuito nel presente accordo) nonchè a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per tutta l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice deontologico forense.

In caso di recesso rimane l’obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al DM 127/2004 ed alle tabelle per le spese sub all. 2).

Allegati:

  1. informativa privacy;
  2. tabelle spese particolari di Studio;
  3. copia documenti identificativi del cliente.

Eraclea, ……………. 2010

Firma Cliente …………………………………..

Firma Avvocato Alberto Vigani.

Fonte: www.avvocati.venezia.it



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