Patto di quota lite
Il patto di quota lite è autorizzato dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 – Suppl. Ord. n. 183) recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.».
1. Premessa.
La nuova disciplina involge aspetti civilistici e aspetti deontologici appunto riguardanti, tra l’altro, la determinazione del compenso professionale ed il patto di quota lite.
2. Adeguamento dei codici deontologici alla nuova disciplina
L’art. 2 del d.l., come convertito, il quale dispone, al c.3, che <Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1 gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle>.
Poiché nel comma si fa riferimento alle norme (dentologiche) in contrasto con quanto previsto al c.1 – di cui si dirà – e si prevede che tali norme siano in ogni caso nullea partire dal 1 gennaio 2007, fino a tale data le regole contenute nel nostro codice si debbono ritenere vigenti e idonee a produrre effetto (ovviamente, di natura deontologica). Gli studiosi di diritto costituzionale non hanno dubbi sul fatto che la nullità di pattuizioni concluse a seguito di norme dichiarate abrogate non immediatamente, ma susseguentemente ad una determinata data, sia rispondente ai canoni di corretta redazione legislativa. Pertanto, sia che la nullità sia riferita:
- alle regole deontologiche considerate di natura pattizia ( e non quali norme consuetudinarie);
- alla loro vera e propria abrogazione, se si trattasse di norme consuetudinarie;
- alle pattuizioni concluse tra i privati fondate sulle norme qualificate come nulle ( a decorrere da una certa data),
gli effetti dell’art.2 del decreto come convertito non si produrranno sul codice dentologico se non a decorrere dal 1 gennaio 2007.
In virtù del principio tempus regit actum gli accordi tra il professionista e il cliente sono validi e producono effetti ai fini civilistici, ma dal punto di vista deontologico sono assoggettati al codice forense vigente fino al 1 gennaio 2007, e dopo tale data alla versione del codice che (ove la legge in esame sia ancora vigente) risulterà dal suo adeguamento ad essa.
Va da sé che, ove il codice deontologico forense fosse modificato anteriormente a tale data, quanto sopra deve essere inteso come anticipato alla data di entrata in vigore del codice deotologico forense emendato.
Più oltre si esamineranno le fattispecie più ricorrenti che riguardano concretamente la distinzione tra effetti civilistici ed effetti deontologici della normativa in esame.
3. Disciplina delle tariffe professionali
Considerati i presupposti di cui sopra, ne deriva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art.2 c.1 lett.a)), mentre rimangono in vigore le tariffe massime.
Il fatto che le tariffe minime non siano più “obbligatorie” non esclude che – sempre civilisticamente parlando – le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M.
Ai sensi dell’art. 2 c.1 lett.a) del decreto convertito è possibile parametrare il compenso al< raggiungimento degli obiettivi perseguiti> . La formula un po’ ellittica dovrebbe significare che all’avvocato si può riconoscere da parte del cliente un premio, proporzionato ai risultati conseguiti. L’art. 45 c.I consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito e in limiti ragionevoli. Pertanto la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico.
4. Patto sui compensi e patto di quota lite
La nuova disciplina aggiunge un comma all’art.2 cit. che riguarda ancora i compensi. Il testo ora dispone che il terzo comma dell’art. 2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: «Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».
Dal punto di vista civilistico, il patto è valido se rispetta l’onere della forma scritta; esso può avere effetti solo tra le parti; non può essere opposto ai terzi, neppure in giudizio, non quindi nei confronti della controparte del cliente, né può essere richiesto al giudice, in caso di liquidazione del compenso e delle spese, che si attenga al patto. Diverso è il discorso tra avvocato e cliente: l’avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido) ma come sopra si è detto il suo comportamento può essere segnalato all’Ordine di riferimento perché ne controlli la correttezza deontologica con riguardo alla proporzionalità. del compenso rispetto all’attività prestata.
La disposizione in esame è stata intesa anche come tale da legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo dell’art. 2233 previgente del cod.civ.. L’abrogazione non è effettuata nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti <relativi a beni che formano oggetto della controversia>.
Pertanto, ove dovesse maturare una interpretazione permissiva, occorre segnalare che la nuova disciplina non ha abrogato un’altra disposizione del codice civile, l’art. 1261 che fa divieto ( tra gli altri soggetti, anche ) ad avvocati e patrocinatori di <rendersi cessionari di diritti sui quali à sorta contestazione davanti all’autorità giudiziaria (…) nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni,sotto pena di nullità e dei danni>.
I patti con cui si cedono diritti dal cliente all’avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare – civilisticamente – la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.
Si possono infatti distinguere:
(i) il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell’ art. 2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve ritenersi ora civilisticamente legittimo giusta la previsione del comma 1, lett. a) dell’art. 2 della legge di conversione;
(ii) il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica cioè quella anche semanticamente coerente con il divieto ex art. 2233, 3° comma, c.c., nel testo previgente: questo tipo di patto deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art. 1418 c.c. nella misura in cui il suo assetto concreto replica la previsione dell’art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso.
… omississ…
Estratto della Circolare n. 22 del 4 settembre 2006 del CNF
Avv. Alberto Vigani
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